L’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013 riconosce a chiunque:a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati è connesso il diritto, per chiunque, di richiedere tali documenti o informazioni o dati. Il richiedente deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ma non è tenuto a motivare la richiesta (che non è soggetta a costi). Entro trenta giorni dalla presentazione l’amministrazione pubblica nel sito i documenti, le informazioni o i dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il collegamento ipertestuale”.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 chiunque ha diritto, senza essere tenuto a motivare la richiesta, ad accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione. La richiesta è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione.